Unioni Civili


Cosa sono le unioni civili

Le unioni civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco:

  •  all’assistenza morale e materiale
  •  alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

L’indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l’indirizzo concordato.

E’ prevista la registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere:

  • i dati anagrafici delle parti,
  • l’indicazione del loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni)
  • la loro residenza
  • i dati anagrafici
  • l’identità e la residenza dei testimoni.

 

Le differenze con il matrimonio

Rispetto al matrimonio la legge Cirinnà (n. 76/2016) non fa cenno né all’obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione. Pertanto gli obblighi reciproci derivanti dall’unione civile a carico delle parti riguardano la coabitazione e l’assistenza morale e materiale.

Nel matrimonio civile la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia.

Infatti le parti, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; inoltre, i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.

Cause impeditive alla costituzione dell’unione civile

La nuova disciplina prevede una serie di cause impeditive per la costituzione dell’unione civile, la presenza di una delle quali determina la nullità dell’unione stessa.
La nullità si ha quando:

  1. una delle due parti è già unita in matrimonio o ha già un’unione civile con altra persona;
  2. una delle due parti è incapace;
  3. c’è un rapporto di affinità o parentela tra le parti;
  4. una delle parti è stata condannata definitivamente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Per quel che concerne le nullità, la medesima legge stabilisce che all’unione civile tra persone dello stesso sesso si estenda la disciplina del matrimonio in quanto applicabile.

Tra questi casi si ricordano il nuovo matrimonio del coniuge, la nullità del nuovo matrimonio, le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all’interdizione, l’incapacità di intendere e di volere.

Il regime patrimoniale delle unioni civili

Come nel caso del matrimonio civile, si prevede anche nelle unioni civili delle persone dello stesso sesso che il regime patrimoniale ordinario sia quello della comunione dei beni, a meno che le parti formino una convenzione patrimoniale, cioè un differente accordo sulla gestione delle sostanze economiche dei partner stessi.
Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.
Alle unioni civili, in tema di regime patrimoniale, si applica la  disciplina in materia di fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni e impresa familiare.

L’estensione degli istituti civilistici alle unioni civili per le persone dello stesso sesso (Torna su)

 La L. n. 76/2016 estende alle unioni civili per le persone dello stesso sesso:

  • gli ordini di protezione in caso di grave minaccia all’integrità fisica o morale di una delle parti,
  • la disciplina relativa all’amministrazione di sostegno;
  • la disciplina relativa all’inabilitazione e interdizione;
  • la disciplina relativa all’annullamento del contratto a seguito di violenza,

in caso di morte del prestatore di lavoro che sia parte di una unione civile, la corresponsione all’altra parte sia dell’indennità dovuta dal datore di lavoro, sia di quella relativa al trattamento di fine rapporto, la sospensione della prescrizione.

I diritti successori

La legge Cirinnà estende ai partner dell’unione civile parte la disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel Libro secondo del Codice civile; si tratta delle disposizioni relative alla successione legittima, legittimaria, alle indegnità, alla collazione e del patto di famiglia.

Precisamente, con specifico riferimento ai profili successori, il comma 21 dell’articolo unico della legge n. 76/2016 prevede, in particolare, che alle parti dell’unione civile si applicano gli articoli relativi alla disciplina della successione legittima, della successione legittimaria, dell’indegnità. Di conseguenza, in questi casi ogni riferimento al coniuge deve essere esteso anche alla parte dell’unione civile.

Pertanto:

– nella successione legittima la disciplina prevista dall’art. 565 c.c. deve essere integrata tenendo conto anche della parte dell’unione civile. Per quel che concerne il concorso tra eredi nella successione è previsto che il coniuge, o la parte dell’unione civile, ha diritto a metà dell’eredità se nella successione concorre con un solo figlio e ad un terzo negli altri casi (art. 581 c.c.). Nel caso in cui  ascendenti, fratelli o sorelle concorrano con il coniuge o la parte dell’unione civile, a questi spettano i due terzi dell’eredità (art. 582), mentre in mancanza di figli, di ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge o alla parte dell’unione civile viene assegnata l’intera eredità (art. 583 c.c.).

– nella successione c.d. necessaria (cioè quella in cui è la legge stessa a prevedere quote di riserva a specifiche figure familiari, anche in caso di diseredazione testamentaria stabilita dal defunto), la posizione della parte dell’unione civile è equiparata in toto a quella del coniuge. Quindi, al coniuge o alla parte dell’unione civile, anche quando concorre con altri eredi, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa familiare e all’uso sui mobili che la arredano (art. 540 c.c.). Nel caso in cui chi muore lascia oltre al coniuge o alla parte dell’unione civile un solo figlio, a questo è riservato un terzo del patrimonio, stessa quota è riservata al al coniuge o alla parte dell’unione civile. Se i figli sono più di uno ad essi è riservata la metà del patrimonio, mentre al coniuge e alla parte dell’unione civile è riservato un quarto del patrimonio. La divisione tra tutti i figli deve essere effettuata in parti uguali (art. 542 c.c.). Per quel che concerne il concorso tra gli ascendenti (cioè i genitori) e il coniuge o la parte dell’unione civile, in caso di assenza di figli, alla parte dell’unione civile o al coniuge è riservata la metà del patrimonio, mentre ai genitori un quarto (art. 544 c.c.).

Non essendo prevista separazione nel caso di scioglimento dell’unione civile, non si applica la disciplina della successione del coniuge separato.

– Per quel che concerne la disciplina dell’indegnità, viene escluso dalla successione come indegno chi: 1. ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, il suo coniuge o il suo partner dell’unione civile, un suo discendente, un suo ascendente, a meno che non siano presenti cause di esclusione della punibilità previste dalla legge; 2. chi ha commesso a danno di una di queste persone un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio; 3. chi ha denunciato il coniuge, la parte dell’unione civile, i suoi figli, un ascendente per un reato punibile con l’ergastolo o per un reato per il quale la legge prevede la reclusione non inferiore a tre anni, e tale denuncia sia stata accertata come falsa, e quindi calunniosa, in un giudizio penale.

Gli aspetti tributaristici delle unioni civili

Per quel che riguarda gli aspetti tributaristici, la Legge Cirinnà non riserva alcun trattamento specifico agli atti giuridici inerenti alle unioni civili, lasciando quindi all’operatore  il compito di individuare l’applicazione di eventuali norme di esenzione o di agevolazione in ambito fiscale. Lo stesso si può osservare per quel che concerne le imposte indirette, quali quelle  di bollo, di registro, ipotecarie e catastali.

Tocca quindi al professionista  formulare ipotesi anche al solo fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi fiscali derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso. In questo senso, le disposizioni che contengono riferimenti al matrimonio o la parola “coniuge”, “coniugi” o termini  simili  che  scritte negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi, nei contratti collettivi, si applicano anche a ciascuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La sovrapposizione (giuridicamente si tratta di una equiparazione) tra i termini di “coniuge” e “coniugi” con il quelli di “parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” ha la finalità di rendere effettiva la tutela dei diritti e di assicurare l’adempimento degli obbighi derivanti tra le parti dalla unione stessa.

Lavoro e previdenza

In materia di diritto del lavoro, per quel che riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, l’art. 1, comma 17 della Legge Cirinnà riconosce il diritto al pagamento delle indennità di legge  in caso di morte del lavoratore.

In caso di scioglimento dell’unione civile, come avviene in caso di divorzio, l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del 40% del Trattamento di fine rapporto dell’ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile.

All’unione civile si applica la disciplina in materia di congedo matrimoniale.

Anche per quanto riguarda il recesso del datore di lavoro, si applica la nullità in caso in cui esso venga comunicato  entro un anno dalla celebrazione dell’unione civile.

Sempre nell’ottica dell’equiparazione dei diritti derivanti dal rapporto matrimoniale all’unione civile, vengono estesi tutti i diritti conseguenti alla sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge, cioè:

  1. a)le disposizioni in materia di permessi per l’assistenza in caso di disabilità accertata del coniuge;
    b)le disposizioni per l’ipotesi dei permessi in caso di lutto e di eventi particolari;
    c) le disposizioni in materia di trattamento economico per l’assistenza a persona affetta da disabilità accertata (entro il limite massimo di due anni);
    d) le disposizioni relative la priorità a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le necessità di assistenza al partner affetto da patologie oncologiche.

La questione delle c.d. “step-child adoption”Torna su

La questione controversa, che è stata eliminata dal disegno di legge in fase di approvazione in Senato, concerne l’ipotesi della coppia omosessuale che conviva con i figli minori di uno dei due, nati da un apporto esterno, fecondazione eterologa ovvero gestazione per altri, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro componente della coppia.
Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell'”altra figura genitoriale”- non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto costantemente negli anni l’equiparazione del concetto di vita familiare tanto per le famiglie composte da genitori di orientamento eterosessuale quanto omosessuale. Infatti i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che siano le indubbie qualità personali e l’attitudine per l’educazione dei bambini” degli aspiranti genitori a dover rientrare sicuramente nella valutazione del migliore interesse del bambino.

Nei casi concreti, la giurisprudenza italiana ha stabilito che se risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di un vincolo di natura genitoriale già esistente da anni, l’adozione “in casi particolari” ai sensi di quanto stabilito dalla legge sulle adozioni, n. 184 del 1983 può essere disposta a favore del convivente omosessuale del genitore dell’adottando.

Tale riconoscimento, seppure inquadrato nei limiti della legge sulle adozioni in casi speciali, garantisce al minore figlio di una famiglia omogenitoriale un riconoscimento legislativo che in assenza di legislazione, come avvenuto con lo stralcio del citato art. 5, non avrebbe.

È possibile comunque affermare che l’ordinamento italiano mantiene una tutela, seppur residuale, della posizione dei figli delle coppie omogenitoriali, tuttavia tale situazione è ben lontana dalla protezione del miglior interesse del minore al riconoscimento dello status unico della filiazione, come se gli effetti della “colpa” dell’omosessualità della coppia di genitori (biologico e sociale) ricadessero sui minori